Art. 1.
(Contrassegno disabili).

      1. Il contrassegno disabili permanente è rilasciato ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà a muoversi o a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico; tale contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile con le modalità di cui all'articolo 7. In caso di patologie stabilizzate permanenti la validità è di dieci anni.
      2. Il contrassegno disabili temporaneo è rilasciato ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà temporanea a muoversi o ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Il contrassegno ha validità non superiore a diciotto mesi.